In sede di procedimento di impugnazione dinanzi al CNF, i motivi di ricorso devono essere formulati con un unico ricorso e non possono essere successivamente proposti motivi aggiunti; ne consegue che le eccezioni di nullità della decisione disciplinare del Consiglio dell’Ordine devono essere dichiarate inammissibili se non sono eccepite nell’atto di impugnazione della decisione al CNF, ma sono proposte come motivi aggiunti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 182
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Novembre 2009 (censura)
0 Comment