In sede di procedimento di impugnazione dinanzi al CNF, i motivi di ricorso devono essere formulati con un unico ricorso e non possono essere successivamente proposti motivi aggiunti; ne consegue che le eccezioni di nullità della decisione disciplinare del Consiglio dell’Ordine devono essere dichiarate inammissibili se non sono eccepite nell’atto di impugnazione della decisione al CNF, ma sono proposte come motivi aggiunti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Sorbi), sentenza n. 153 del 17 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 17 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 29 Dicembre 2014 (sospensione)
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