Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CNF – Istruttoria – Istanza di acquisizione autentica di precedenti disciplinari di merito – Inammissibilità

E’ inammissibile, oltreché superflua ed irrilevante, l’istanza istruttoria tesa ad acquisire in via autentica precedenti disciplinari di merito riguardanti terzi soggetti, dovendo la disamina della correttezza della decisione impugnata esaurirsi nel contesto e nell’economia in senso stretto di quest’ultima, la cui tenuta non può certo valutarsi sulla scorta ed alla luce di decisioni che un diverso Organo, in situazioni comunque oggettivamente e soggettivamente diverse, ha ritenuto di assumere. Invero, alla luce dell’attuale assetto ordinamentale, ogni organo disciplinare periferico, in assenza di qualsivoglia tipizzazione dell’apparato sanzionatorio con riferimento alle singole fattispecie di illecito, perviene, in assoluta autonomia, per il caso oggetto del suo esame, a conclusioni sanzionatorie che, ritenute congrue e ragionevoli in quella fattispecie, possono risultare in antinomia con quelle assunte, in situazioni analoghe, da altri organi periferici disciplinari. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 2 ottobre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), decisione del 21 aprile 2011, n. 71

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 21 Aprile 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 02 Ottobre 2009
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment