Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CNF – Disciplina applicabile – Norme processuali civili – Revoca della rinuncia agli atti del giudizio – Inammissibilità – Applicazione art. 44 co. 4 D.Lgs. n. 546/1992 – Esclusione.

La revoca della rinuncia agli atti del giudizio effettuata dalla ricorrente nelle proprie memorie integrative non può assumere rilevanza alcuna nel procedimento prettamente giurisdizionale che si svolge dinanzi al C.N.F. In tale sede, infatti, la rinuncia agli atti del giudizio segue la disciplina ordinaria di cui agli artt. 306 ss. c.p.c., i quali non prevedono l’ammissibilità di alcuna revoca della rinuncia, vieppiù inammissibile quando questa, come nel caso di specie, ha già prodotto i suoi effetti anche con il nuovo provvedimento di cancellazione adottato dal C.d.O. su conforme istanza della ricorrente.
La previsione contenuta nell’art. 44, co. 4, D.Lgs. n. 546/1992, che ai fini dell’efficacia della rinuncia richiede la sottoscrizione anche del difensore, non risulta applicabile nel giudizio innanzi al C.N.F., in quanto espressamente dettata solo ed esclusivamente per i procedimenti instaurati dinanzi alla giurisdizione tributaria esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali. (Dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 6 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 38

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 18 Giugno 2010 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 06 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

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