Nell’ipotesi in cui potesse rilevarsi una qualche irregolarità procedimentale, l’eccepita violazione va soggetta a limiti di deducibilità e l’eccezione sollevata per la prima volta in sede di ricorso è da considerarsi tardiva, non vertendosi, comunque, in ipotesi di nullità insanabile che rimane superata dalla comparizione e dalle difese compiutamente svolte dall’incolpato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 63 del 26 Maggio 2021 (sospensione)
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