La cancellazione dall’Albo degli Avvocati, disposta come conseguenza di pena accessoria irrogata all’esito di un giudizio penale, integra una fattispecie autonoma di cancellazione, non di natura disciplinare, che presuppone la sola esistenza di una sentenza definitiva che infligga all’imputato la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione di avvocato e non impedisce, come tale, l’esercizio dell’azione disciplinare e l’esame del merito del ricorso da parte del C.N.F. (Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 2 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 14 novembre 2011, n. 171
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 14 Novembre 2011 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 02 Dicembre 2005 (sospensione)
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