Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.N.F. – Difetto di procura – Mandato rilasciato nel procedimento dinanzi al C.d.O. – Mancanza dello jus postulandi – Conseguenze – Inesistenza della procura – Inammissibilità del ricorso

E’ inammissibile il ricorso sottoscritto dai difensori in difetto della preventiva procura rilasciata dal ricorrente. Il difetto dello jus postulandi determina l’inesistenza della procura e non un suo semplice vizio suscettibile di sanatoria, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso. (Nella specie, le nomine ai difensori risultavano effettuate in specifica relazione al procedimento amministrativo svoltosi dinanzi al C.d.O., mentre l’art. 60, ult. co., del R.d. n. 37/34 prevede che nei procedimenti avanti il Consiglio Nazionale Forense il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell’albo speciale degli esercenti avanti le giurisdizioni superiori “munito di mandato speciale”). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 17 novembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 26 luglio 2010, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 26 Luglio 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 17 Novembre 2009
Giurisprudenza CNF

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