Attesa la natura amministrativa dei procedimenti dinanzi al Consiglio territoriale, il principio della immodificabilità dei membri del Collegio giudicante tra la fase istruttoria e quella decisionale non trova applicazione.
Nel procedimento amministrativo davanti al C.O.A. territoriale, l’eventuale vizio di convocazione dei componenti del Consiglio deve ritenersi sanato, qualora risulti che il collegio si riunisce con numero legale dei componenti in base al raggiungimento dello scopo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 19 ottobre 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione del 30 maggio 2011, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 30 Maggio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 19 Ottobre 2010
0 Comment