Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Sospensione cautelare – Invito a comparire – Impugnazione – Inammissibilità

L’invito a comparire è posto dalla Legge Professionale a tutela delle garanzie del professionista, nei cui confronti nessun provvedimento cautelare può essere adottato senza che il destinatario della misura sia preventivamente posto nella condizione di esperire compiutamente la propria difesa, al pari di quanto è previsto dall’art. 289, comma 2, c.p.p., in relazione all’applicazione della misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio. Qualunque ne sia la ragione, tuttavia, un provvedimento di convocazione non rientra certamente nel novero degli atti impugnabili ex art 50, comma 2, L.P., mancando del carattere decisorio sostanziale richiesto dalla norma, alla pari dell’invito a comparire rivolto alla persona sottoposta ad indagine in materia penale.
Ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, la Legge Professionale non prevede una preventiva deliberazione di apertura di procedimento, non essendo necessario alcun procedimento in senso tecnico per la delibazione del provvedimento, riservato all’autonoma potestà amministrativa del Consiglio e soggetto solo alla previa audizione dell’iscritto. Ne discende l’inoppugnabilità dell’atto di convocazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 settembre 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 22 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Settembre 2010
Giurisprudenza CNF

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