Secondo consolidata interpretazione, il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è atto propriamente impugnatorio, che postula l’esercizio di attività professionale, talché non è ammissibile ove non sia sottoscritto da soggetto legittimato allo ius postulandi dinanzi al C.N.F., come nel caso in cui sia proposto da avvocato sospeso cautelarmente e pertanto privato con efficacia immediata di tale potere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 11 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), decisione n. 30 del 16 marzo 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 16 Marzo 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 11 Maggio 2010
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