L’impedimento della parte a comparire idoneo al differimento della udienza deve essere assoluto, intendendosi, con tale affermazione, la totale impossibilità della parte, per motivi documentalmente dimostrati, di partecipare alla seduta disciplinare. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di differimento dell’udienza giustificata dalla dedotta necessità dell’incolpato di accompagnare la figlia in altra città ove avrebbe dovuto ricoverarsi in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti e cure in quanto in stato interessante). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 10 novembre 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 15 Dicembre 2011 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 10 Novembre 2008 (sospensione)
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