Ai sensi dell’art. 50 l.p., l’impugnazione è consentita solo avverso le “decisioni” che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte di Appello. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di non luogo a procedere, comunemente definito di “archiviazione”, in quanto privo del carattere di “decisorietà”. Tale provvedimento, invero, non rappresenta la conclusione di un procedimento disciplinare celebrato nella osservanza del principio del contraddittorio e dopo l’espletamento di una fase istruttoria ed un regolare dibattimento, ma, al contrario, precede la iniziativa disciplinare e, anzi, la arresta in limine, senza tuttavia creare, proprio in ragione della mancanza di quel carattere, preclusioni. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 17 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 ottobre 2010, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 18 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 17 Dicembre 2008
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