Deve ritenersi inammissibile poiché proposto avverso una deliberazione che, in difetto di apposita previsione normativa, sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione con cui il C.d.O. dispone l’archiviazione di un esposto, atteso che gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza. Sfuggono conseguentemente alla competenza giurisdizionale del C.N.F. gli altri provvedimenti emessi dal C.d.O., tra i quali i provvedimenti di archiviazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 11 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 19 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 11 Novembre 2008
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