La mancata indicazione delle circostanze sulle quali escutere i testimoni non costituisce motivo di invalidità del procedimento disciplinare né della prova assunta dinanzi al C.d.O., conformemente all’uniforme orientamento della giurisprudenza volto a privilegiare la sostanza dell’esercizio del diritto di difesa, consentita dalla piena conoscenza da parte dell’incolpato dei fatti addebitati e delle persone in essi coinvolte, considerato peraltro che nel procedimento disciplinare la facoltà di assumere testimoni è caratterizzata da semplicità delle forme ed è disciplinata dall’art. 48 del R.D.L. n. 1578/33. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 4 marzo 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 16 marzo 2010, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 16 Marzo 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 04 Marzo 2009
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