Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Prova – Prova testimoniale – Ammissione ex officio – Nullità della decisione – Esclusione

Non determina nullità della decisione la circostanza che il Consiglio abbia proceduto alla ammissione ed assunzione di testi non originariamente indicati nell’atto di citazione introduttivo del procedimento e non indicati né dall’incolpato né dal P.M., atteso che il Collegio può sempre valutare la necessità, anche ex officio, di ammettere le deposizioni ritenute utili per la determinazione e la formazione del giudicato (nella fattispecie, il Consiglio territoriale, motivando adeguatamente l’ordinanza ammissiva dell’incombente istruttorio, ha peraltro ammesso l’incolpato, nella salvaguardia delle esigenze difensive e di contraddittorio, ad analoga e paritetica facoltà, coerentemente con la previsione di cui all’art. 281-ter, c.p.c.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modica, 9 ottobre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 27 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 09 Ottobre 2007
Giurisprudenza CNF

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