Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Pendenza procedimento penale – Sospensione – Cessazione motivi sospensione – Effetti – Previsione termine per la riassunzione – Esclusione

La sospensione del procedimento disciplinare per la pendenza di un procedimento penale non annulla l’attività procedimentale effettuata prima della sospensione ed il procedimento, una volta cessati i motivi di sospensione, ricomincia a decorrere dallo stato in cui versava prima del provvedimento di sospensione, senza soluzione di continuità. Nel procedimento disciplinare non è previsto alcun termine per la riassunzione del processo dopo che sia cessato il motivo della sospensione. Il procedimento disciplinare non può pertanto ritenersi estinto se lo stesso, sospeso in attesa della definizione del processo penale, sia stato ripreso oltre il termine di sei mesi dalla cessazione della causa che aveva determinato la sospensione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 2 luglio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 16 Marzo 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 02 Luglio 2009
Giurisprudenza CNF

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