In tema di nullità della citazione per violazione dell’obbligo di menzione circostanziata degli addebiti ex art. 48, R.D. n. 37/1934 e della conseguente compromissione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, l’addebito disciplinare deve ritenersi nullo solamente per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, onde l’impossibilità oggettiva per l’incolpato di svolgere pienamente le sue difese, con il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 febbraio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 13 dicembre 2010, n. 204
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 13 Dicembre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Febbraio 2009
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