Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Mancata minuta esposizione dei fatti contestati – Violazione del diritto di difesa – Esclusione – Specificità della contestazione – Limiti

In sede di procedimento disciplinare, ciò che è necessario al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è una chiara contestazione dei fatti addebitati. In tale ottica, non si richiede peraltro una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo invece sufficiente che, con la lettura degli addebiti, l’incolpato sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di subire una sanzione per fatti diversi da quelli contestatigli. In particolare, la specificità della contestazione non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 20 giugno 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 21 Ottobre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 20 Giugno 2007
abc, Giurisprudenza CNF

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