Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Mancata comunicazione al difensore dell’udienza dibattimentale – Necessità – Esclusione

La mancata comunicazione al difensore dell’udienza dibattimentale nel procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. non determina la nullità della decisione, non essendo l’avviso al difensore necessario ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, il quale trova compiuta ed adeguata regolamentazione con la sola comunicazione all’inquisito in considerazione della sua qualità e della sua legittimazione all’autodifesa, anche nella ipotesi in cui egli intenda farsi assistere da un difensore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modica, 9 ottobre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 27 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 09 Ottobre 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment