L’irregolare composizione del C.d.O., nel procedimento disciplinare a carico di un iscritto, se non dedotta nel corso di tale procedimento, non può essere prospettata quale motivo d’impugnazione nel procedimento disciplinare dinanzi al C.N.F. Trattandosi di nullità relativa intermedia, infatti, l’eccezione deve essere proposta a pena di decadenza in limine judicis o, a tutto voler concedere, prima che venga assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare la regolarità della convocazione ovvero di porvi rimedio fissando nuova diversa seduta con rinnovo della convocazione stessa. Ad ogni modo, allorquando sussista il numero legale dei componenti, l’eventuale irregolarità della convocazione deve ritenersi sanata dallo svolgimento regolare della seduta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 giugno 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 14 Novembre 2011 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Giugno 2007 (cancellazione)
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