Allorquando l’annullamento con rinvio venga disposto limitatamente alla necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio, non vi è dubbio che passi in giudicato il punto dell’affermazione di responsabilità e che, quindi, sussista un giudicato parziale che attribuisce la non più discutibile e rimuovibile qualità di condannato, ovvero la definitiva affermazione di responsabilità penale per un determinato fatto reato. Ai fini, pertanto, dell’esercizio dell’azione disciplinare in relazione ai fatti di reato per i quali sia stata svolta l’azione penale, la prescrizione decorre dalla data di formazione del giudicato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 ottobre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TACCHINI), sentenza del 26 settembre 2011, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 26 Settembre 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Ottobre 2007
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