Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Diritto di difesa

Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, e di consentire quindi a quest’ultimo di far valere senza alcun condizionamento o limitazione le proprie ragioni, deve ritenersi sufficiente la chiara contestazione dei fatti addebitati e la possibilità, per l’incolpato stesso, di fornire ogni elemento di giustificazione e di chiarimento a sua difesa. Va pertanto esclusa la violazione del diritto di difesa quando i diritti dell’incolpato siano stati sufficientemente tutelati dal rispetto delle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 02 Novembre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 09 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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