Ancorché la natura amministrativa dei Consigli dell’Ordine comporti la non applicabilità del principio di terzietà del giudice, va esclusa la violazione del diritto di difesa dell’incolpato allorquando i diritti di quest’ultimo siano stati sufficientemente tutelati dal rispetto delle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 113
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 22 Ottobre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 09 Luglio 2007
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