Attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado, l’impugnativa delle delibere di apertura del procedimento disciplinare è da ritenersi rimedio che si presta ad alterare il sistema dell’impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 9 settembre 2011, n. 136
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 09 Settembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 21 Giugno 2009
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