Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Regime dei vizi – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Applicabilità – Principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione

I Consigli dell’Ordine, quando esercitano la funzione disciplinare, adempiono ad una funzione amministrativa e non giurisdizionale, in quanto operano all’interno del gruppo professionale al quale appartengono e per la tutela degli interessi della classe professionale. Ne deriva che la funzione disciplinare attribuita ai C.d.O. è espressione di un potere amministrativo attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza all’Ordine, il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che intende perseguire.
Atteso che il procedimento disciplinare di natura amministrativa assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici e che il C.d.O., nell’esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione, ne consegue che la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è non già quella di cui all’art. 111 Cost. con i relativi principi del giusto processo (pertinenti alla sola attività giurisdizionale), ma piuttosto quella prevista dall’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione; con il rilievo che il sindacato sulle iniziative disciplinari dei C.d.O. esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, favorendo non già e non tanto il corretto esercizio del potere disciplinare, quanto piuttosto la possibilità, in tal modo concessa a chi vi sia assoggettato, di allontanare il più possibile la sanzione e di rallentare se non di impedire l’esercizio della funzione disciplinare, non risponde ad esigenze di buon andamento della funzione disciplinare.
Attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado, l’impugnativa delle delibere di apertura del procedimento disciplinare è da ritenersi rimedio che si presta ad alterare il sistema dell’impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 15 giugno 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 119

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 18 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 15 Giugno 2010
Giurisprudenza CNF

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