Va ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare. Invero, attesa la collocazione della norma prevista dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933, posta al termine del capitolo IV, intitolato della disciplina degli avvocati, dopo le norme che stabiliscono la competenza, che indicano le sanzioni disciplinari applicabili e che stabiliscono le modalità di svolgimento dell’istruttoria, non pare dubbio che il legislatore, con il termine “decisione”, abbia inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche – secondo la non condivisibile lettura costituzionalmente orientata proposta dalla Suprema corte (sent. n. 29294/08) – gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare, atti rispetto ai quali l’ordinamento professionale prevede unicamente che sia data comunicazione all’incolpato dell’enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato, con citazione a comparire davanti al Consiglio procedente e con assegnazione al professionista di un termine per le sue discolpe.
Atteso che il procedimento disciplinare di natura amministrativa assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici e che il C.d.O., nell’esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione, ne consegue che la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è non già quella di cui all’art. 111 Cost. con i relativi principi del giusto processo (pertinenti alla sola attività giurisdizionale), ma piuttosto quella prevista dall’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione; con il rilievo che il sindacato sulle iniziative disciplinari dei C.d.O. esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, favorendo non già e non tanto il corretto esercizio del potere disciplinare, quanto piuttosto la possibilità, in tal modo concessa a chi vi sia assoggettato, di allontanare il più possibile la sanzione e di rallentare se non di impedire l’esercizio della funzione disciplinare, non risponde ad esigenze di buon andamento della funzione disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 9 settembre 2011, n. 136
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 09 Settembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 21 Giugno 2009
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