Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F., anziché presso la segreteria del C.O.A. competente, da soggetto privo di legittimazione a proporre impugnazione ai sensi dell’art. 50 L.P. ed avente per oggetto un provvedimento di archiviazione, che pacificamente non rientra tra gli atti impugnabili poiché non ricompreso tra quelli a carattere decisorio richiamati dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 7 luglio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 22 luglio 2011, n. 128
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 22 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 07 Luglio 2010
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