Va dichiarato inammissibile il ricorso – per lo più presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F., anziché presso la segreteria del COA competente – che abbia ad oggetto un provvedimento di archiviazione, il quale pacificamente non rientra tra gli atti impugnabili non essendo ricompreso tra quelli a carattere decisorio richiamati dall’art. 50 L.P. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Termini Imerese, 5 ottobre 2010)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 04 Ottobre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera del 05 Ottobre 2010
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