Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Contestazione disciplinare nei confronti dell’avvocato – Specifica indicazione dei comportamenti addebitati – Sufficienza – Necessaria precisazione fonti di prova e norme deontologiche violate – Esclusione

Secondo consolidato orientamento, la contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato che risulti adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate. Ne consegue che la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione va ravvisata nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 novembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Novembre 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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