aIl principio di invariabilità del collegio giudicante di cui all’art. 473 c.p.c., richiamato dall’art. 63, co. 3, R.D. n. 37/34, è riferito al solo procedimento giurisdizionale avanti al C.N.F. e non trova invece applicazione nel procedimento amministrativo innanzi al C.O.A. Ne consegue che il mutamento della composizione collegiale nel corso del procedimento dinanzi all’Ordine territoriale non comporta l’invalidità della decisione resa dall’organo disciplinare, atteso che il principio dell’invariabilità del collegio giudicante è posto esclusivamente in riferimento ai procedimenti di carattere giurisdizionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 3 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 15 Dicembre 2011 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 03 Maggio 2010 (sospensione)
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