Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Citazione a giudizio – Circostanziata menzione degli addebiti – Omissione – Violazione diritto di difesa e pienezza contraddittorio – Sussistenza

Qualora, in violazione dell’art. 48 del R.d. n. 37/74, il decreto di citazione a giudizio notificato all’incolpato non contenga la circostanziata menzione degli addebiti, poi partitamente indicati soltanto nella decisione finale del C.O.A., va accolto il ricorso avverso quest’ultima proposto dal professionista nel caso in cui l’anzidetta circostanza, pur non impedendo all’incolpato di difendersi rispetto alla situazione genericamente ascrittagli (nella specie, di eccessiva esposizione di compensi professionali), non gli abbia consentito di mettere a fuoco una difesa specifica e puntuale nel merito delle singole voci poi discusse ed affrontate dalla decisione impugnata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 10 giugno 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BORSACCHI), sentenza del 27 novembre 2009, n. 132

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 27 Novembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 10 Giugno 2008
Giurisprudenza CNF

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