Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Ammissione dei mezzi istruttori Discrezionalità – Mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato – Nullità della decisione – Esclusione

Il Consiglio dell’Ordine gode della più ampia discrezionalità in ordine alla introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, onde non è censurabile, e tampoco può determinare la nullità della decisione la omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato non determina la nullità della decisione disciplinare, nella ipotesi in cui risulti che il Consiglio dell’Ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il Collegio pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede istruttoria. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 113

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 22 Ottobre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 09 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment