E’ ammissibile il ricorso al C.N.F., per correzione di errore materiale, da parte del Consiglio dell’ordine locale in quanto lo stesso è parte del procedimento disciplinare, come da giurisprudenza pacifica della suprema corte. (Rigetta la richiesta di correzione dell’errore materiale presentata dal C.d.O. di Asti avverso la decisione del C.N.F. n. 253/2000, 13 dicembre 200o).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 8 giugno 2001, n. 124
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 08 Giugno 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 13 Dicembre 2000
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