Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti il C.d.O. – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Nella specie la delibera di rinvio a giudizio era stata emessa bel oltre sei anni dopo la delibera di apertura del procedimento che peraltro in quella data era comunque prescritto in quanto aperto ben oltre cinque anni dalla commissione del fatto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CRICRI’), sentenza del 10 novembre 2005, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Novembre 2005
Giurisprudenza CNF

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