Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al CdO – Onere della prova.

Atteso che il procedimento disciplinare si basa sul c.d. principio accusatorio, in ossequio al quale l’addebito contestato deve essere provato dall’organo inquirente, non incombe sull’incolpato l’onere di fornire la prova diretta in ordine alla mancata rispondenza a verità dei fatti costituenti oggetto del capo di incolpazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 5 luglio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 11 novembre 2006, n. 98

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 11 Novembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 05 Luglio 2005
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment