La ricusazione può essere proposta per i soli motivi tassativamente previsti dall’articolo 51 c.p.c. pertanto deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta per motivi diversi da quelli tassativamente indicati la ricusazione proposta per ragioni che attengono esclusivamente allo svolgimento dell’attività istituzionale presso il C.N.F. o presso gli ordini territoriali. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Ottobre 1991 (sospensione)
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