È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 50 e 54 l.p.f. con l’articolo 111 cost., in quanto la giurisdizione del C.N.F. si attua mediante il giusto processo, svolgendosi lo stesso in contraddittorio tra le parti, in condizione di parità e davanti ad un giudice terzo ed imparziale (il C.N.F.), che emetta una sentenza motivata contro la quale è ammesso ricorso presso la Corte di cassazione a sezioni unite per violazione di legge. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 17 settembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 21 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 17 Settembre 2001 (sospensione)
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