Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.N.F. – Prescrizione – Effetto interruttivo

Durante la fase giurisdizionale che si svolge davanti al CNF opera il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945 co. 2 e 2943 c.c., il quale si protrae per la durata dell’intero giudizio e nelle eventuali successive fasi di impugnazione e sino al passaggio in giudicato della sentenza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. Tirale), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 247

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 247 del 31 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Aprile 2002
Giurisprudenza CNF

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