Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare, in caso di condotta protratta nel tempo, decorre dalla data della cessazione della condotta stessa, dovendo ritenersi permanenti o continuate, ai fini della individuazione del dies a quo, le diverse illecite manifestazioni dell’agire dell’incolpato caratterizzate da connessione sotto il profilo sia cronologico-obiettivo sia psicologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 7 giugno 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 107
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 11 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 07 Giugno 2007
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