Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.N.F. – Natura giurisdizionale – Questione di legittimità costituzionale ex art. 111 – Manifesta infondatezza.

E’ manifestamente infondata l’eccezione di legittimità ex art. 111 e seguenti della Costituzione. Delle norme che regolano il procedimento disciplinare davanti al C.N.F.; infatti, come ribadito da costante giurisprudenza, il C.N.F. è giudice speciale istituito prima della Costituzione a da questa conservato, e le norme concernenti la nomina dei componenti come pure il procedimento che davanti al medesimo si svolge assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo il corretto esercizio della funzione giurisdizionale in tale materia, con riguardo, in particolare, all’indipendenza e all’imparzialità del giudizio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 1 aprile 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 6 giugno 2005, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 06 Giugno 2005 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 01 Aprile 2003 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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