Il procedimento disciplinare svolto davanti al C.N.F. ha natura giurisdizionale essendo confermata la natura di giudice speciale del C.N.F. non in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione. La Corte costituzionale ha, infatti, ritenuto superato il termine previsto dalla VI disposizione transitoria e finale, affermando la piena sopravvivenza delle giurisdizioni speciali revisionate. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 20 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 10 Novembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Maggio 2003
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