Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.N.F. – Composizione C.N.F. – Numero legale minimo richiesto – Necessità del plenum – Non sussiste.

Il C.N.F., secondo il disposto dell’art. 22, II comma d.l. n. 382/1944, è regolarmente composto e delibera con la presenza di un quarto dei suoi componenti (sette membri), compreso il Presidente o uno dei due Vicepresidenti; è pertanto legittima la decisione assunta con la presenza di un numero di consiglieri pari o superiore a sette. (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Venezia, 15 febbraio 1999 – 23 ottobre 1999 – 6 luglio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 142

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 13 Luglio 2001 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 06 Luglio 1998 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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