Il Consiglio nazionale forense, organo indipendente, in sede giurisdizionale è un collegio a composizione variabile, in quanto per la validità delle pronunce non è prescritta la partecipazione alla decisione di un numero fisso di componenti, ma è sufficiente quella di una parte di essi che garantisca il numero legale minimo richiesto. Tale modalità di funzionamento non incide sul requisito dell’indipendenza, rimanendo autonomo e libero il giudizio dei membri intervenuti, come ribadito dalla Corte di giustizia europea (sentenza 23-6-1981), che ha riconosciuto la sussistenza del requisito dell’indipendenza degli organi della giurisdizione professionale previsti nei vari stati dell’unione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 3 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 14 luglio 2003, n. 213
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 14 Luglio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 03 Dicembre 2001
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