Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Valutazione delle prove – Discrezionalità – Principio del libero convincimento del giudice

Il C.d.O., nella sua funzione di Giudice della deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza dell’esposto deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione degli esponenti, laddove, attraverso la valutazione degli atti, si sia già pervenuti all’accertamento del fatto da giudicare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 29 giugno 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MORLINO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 29 Giugno 2007
abc, Giurisprudenza CNF

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