L’art. 45 del r.d.l. n. 1578/1933, nel mentre prevede il termine minimo inderogabile di almeno dieci giorni per comparire all’udienza indicata, non prevede altrettanto termine minimo entro il quale l’incolpato ed il suo difensore possono prendere visione degli atti e documenti acquisiti; ne consegue che la determinazione di detto ultimo termine è lasciata alla discrezionalità dell’Organo disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 29 gennaio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 105
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 11 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 29 Gennaio 2008
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