Non costituisce violazione del diritto di difesa ed è legittimo il rinvio d’udienza comunicato all’interessato a mezzo fax e a mezzo telegramma inviato lo stesso giorno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 20 Febbraio 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Aprile 1999
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