Nel procedimento disciplinare davanti al C.d.O. è legittima la presenza di un difensore del ricorrente, non sussistendo alcuna norma che lo vieti e spettando al presidente del consiglio dell’ordine il diritto-dovere di regolare le modalità di partecipazione alle sedute, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 27 gennaio 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 295 del 18 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 27 Gennaio 1999
0 Comment