Il termine tra l’apertura del procedimento disciplinare e il dibattimento, previsto discrezionalmente dal regolamento adottato dall’ordine locale, ha natura ordinatoria e il suo mancato rispetto non determina la nullità del procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 10 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 260
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 260 del 29 Novembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 10 Aprile 2000
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