Avvocato – Procedimento disciplinare – procedimento davanti al C.d.O. – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 r.d.l. n. 1578/1933 per contrasto con l’articolo 111 Cost. – Manifesta infondatezza.

Il procedimento davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisdizionale e pertanto, essendo soggetto a regole proprie, non può ritenersi in contrasto con l’articolo 111 Costituzione, relativo al giusto processo, la previsione normativa che nell’ambito del procedimento disciplinare non dispone che l’attività istruttoria sia separata da quella giudicante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Crema, 18 ottobre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 29 novembre 2004, n. 285

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 29 Novembre 2004 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Crema, delibera del 18 Ottobre 2002 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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