Nel procedimento disciplinare davanti al C.d.O. non sussiste l’obbligo di pubblicità delle udienze. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 20 Febbraio 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Aprile 1999
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